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Tutela previdenziale di malattia del lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale

L’Inps, con il messaggio n. 3871/2020 fornisce istruzioni operative in merito alle prestazioni erogate ai lavoratori limitatamente all’importo anticipato per conto dell’ Istituto. Come previsto dall’art. 26 comma 1 del Dlgs 18/2020 la quarantena, a fronte di idonea certificazione sanitaria è equiparata alla malattia.

Il medico curante dovrà indicare, sul certificato medico attestante la malattia, gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, in caso non fosse disponibile al momento dell’emissione del certificato, il lavoratore dovrà farsi carico di acquisire l’informazione e comunicare all’Inps, tramite posta ordinaria o pec, il numero di protocollo del certificato, i dati della struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, la data  di redazione, il periodo di sorveglianza prescritto e il PUC del certificato medico al quale si riferiscono.

Il comma 2  dispone specifica tutela per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di una condizione di rischio di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita.

Per tale fattispecie di lavoratori, il periodo indicato nel certificato di malattia è equiparato alla degenza ospedaliera e si applica pertanto la decurtazione ai 2/5 in assenza di familiari a carico.

Gli uffici territoriali dell’Istituto stanno provvedendo all’accertamento del diritto dei lavoratori al riconoscimento dell’indennità c.d. di quarantena e dell’indennità ai lavoratori “fragili”.

L’Inps, con il messaggio n. 3871/2020, chiarisce che i datori di lavoro, in ragione della complessità della disciplina in argomento, e in attesa di chiarimenti dei Ministeri vigilanti sulla gestione della soglia di spesa, potranno conguagliare in questa prima fase, gli importi anticipati a titolo di “quarantena”, laddove sussiste il diritto del lavoratore, per gli eventi a carico dell’INPS con prognosi conclusa entro il 30 settembre 2020.  L’Inps emanerà un ulteriore messaggio nel quale saranno fornite istruzioni per i periodi successivi alla predetta data.

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