Informativa sindacale e paghe per le aziende n. 1/2026 – LEGGE DI BILANCIO 2026

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025), è stata pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.

Nel seguito, una sintesi di alcune misure che sono entrate in vigore, salvo diversa indicazione, dal 1° gennaio 2026.

Si tratta di misure fiscali a favore dei lavoratori i quali, pagando meno IRPEF, potranno avere un vantaggio sul netto percepito senza aumentare i costi a carico del datore di lavoro.

  1. RIDUZIONE ALIQUOTE IRPEF

Le aliquote degli scaglioni di reddito, dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti:

  1. fino a 28.000 euro, 23%;
  2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33%;
  3. oltre 50.000 euro, 43%. 
  1. MISURE A FAVORE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Rinnovi contrattuali – imposta sostitutiva agevolativa

È prevista un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali locali all’Irpef pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026 in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. La norma trova applicazione, salvo rinuncia, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo complessivamente non superiore a euro 33.000.

Premi di risultato – imposta sostitutiva agevolativa

Viene rafforzato il vantaggio derivante dalla stipula di PREMI DI RISULTATO.

Le modifiche prevedono, per gli anni 2026 e 2027:

–     Tassazione dei premi di risultato al 1%;

–     limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro (lordi).

I beneficiari dell’agevolazione sono i lavoratori dipendenti privati che, nell’anno precedente, hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Lavoro notturno, festivo e su turni – imposta sostitutiva agevolativa

Per il periodo di imposta relativo all’anno 2026, è introdotto, limitatamente ai dipendenti del settore privato che hanno conseguito nel 2025 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, un regime agevolato opzionale costituito da un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con riferimento a:

– maggiorazioni e indennità per lavoro notturno,

– maggiorazioni e indennità per lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali,

– indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni.

L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sulle predette somme corrisposte nel limite annuo di 1.500 euro (al netto dei premi di risultato e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili).

Sono esclusi dal beneficio i dipendenti del settore privato turistico, ricettivo e termale (ai quali è riconosciuto uno specifico trattamento integrativo speciale escluso da tassazione).

Il dipendente può rinunciare al predetto regime agevolato con espressa rinuncia scritta: in tal caso, gli emolumenti sono soggetti a tassazione ordinaria.

Riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti

È estesa all’anno 2026 una norma transitoria, già introdotta per l’anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50%, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile.

Buoni pasto elettronici

È incrementato da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile giornaliero dei “buoni pasto” elettronicicorrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Per maggiori informazioni contattare i numeri 0115062111 – 0115062103 oppure scrivere una mail all’indirizzo: sindacale@confartigianatotorino.it.

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