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Esclusione dall’obbligo di reperibilità

Relativo a visite di controllo lavoratori da parte INPS

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21.01.2016, in vigore dal 22.01.2016 il decreto dell’11.01.2016 del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute di integrazione e modifica al decreto del 15 luglio 1986, relativo alle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dei datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Le patologie incluse nel punto a) devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Per beneficiare dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità di cui al punto b) l’invalidità deve avere determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.

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