
Adesione alla bilateralità artigiana EBNA/EBAP
Tutte le imprese artigiane (C.S.C. 4) o non artigiane (C.S.C. 1,2,3,5,6,7) che applicano un CCNL dell’Artigianato (escluso quello dell’Edilizia) sono tenute al versamento delle quote EBNA comprensive di quanto previsto dalla contrattazione integrativa regionale.
Le imprese aderenti alla bilateralità artigiana che non applicano contratti artigiani sono tenute da agosto 2022 al versamento delle quote EBNA comprensive di quanto previsto dalla contrattazione integrativa regionale.
I contributi sono dovuti per tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che prestino lavoro a tempo pieno che parziale; sono equiparati ad essi gli apprendisti ed i lavoratori stagionali, in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte da tale contributo.
Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
Le quote comprendono quanto destinato a EBNA e FSBA, il contributo per l’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di Sostegno al Reddito che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali.
Il mancato versamento delle quote dovute determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 40,00 euro** complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 30,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR).
Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.
Non aderendo alla bilateralità, inoltre, l’impresa datrice di lavoro si obbliga all’erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’Ente bilaterale.