Confartigianato Torino Città Metropolitana informa che l’Associazione a livello di sistema regionale, unitamente alle altre Parti sociali che costituiscono l’EBAP – Ente Bilaterale Artigianato Piemonte – ha sottoscritto il 10 marzo scorso un Accordo regionale che prevede un concreto sostegno economico a favore delle 18.000 imprese e dei 75.000 lavoratori che compongono il sistema artigiano piemontese che si riferisce alla bilateralità e che oggi soffrono le conseguenze dirette od indirette dell’emergenza sanitaria Coronavirus.
L’Accordo prevede che le imprese aderenti all’EBAP che chiedano FSBA Covid-19, ricevano – su richiesta – un contributo economico a fondo perduto per un totale massimo spendibile pari a 1 milione di euro, così differenziato:
Al fine della fruizione dell’intervento in parola, viene ritenuto utile oltre alla sospensione totale dell’attività, anche solo la riduzione dell’attività lavorativa aziendale, purché pari ad almeno il 50% delle ore aziendali complessivamente lavorabili nell’arco di una medesima settimana.
L’intervento potrà essere richiesto per un massimo di n. 6 settimane, anche non consecutive, a condizione che la prima di queste abbia avuto inizio nel periodo 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Per quanto riguarda l’erogazione del contributo economico, si è convenuto che venga erogato in 2 tranches di pari importo, di cui la prima a seguito del perfezionamento della procedura FSBA ed una seconda, automaticamente, dopo due mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo sindacale.
All’atto della richiesta, le imprese dovranno risultare regolarmente iscritte a EBAP, ovvero provvedere entro tale data.
L’Accordo prevede lo stanziamento di un ulteriore milione di euro finalizzato al sostegno di congedi parentali straordinari espressamente riferiti a Covid-19 richiesti e fruiti nelle forme previste dalle misure governative, da parte di lavoratori dipendenti di imprese artigiane del sistema bilaterale regionale. Per i periodi richiesti i lavoratori non devono aver beneficiato di FSBA Covid-19.
L’integrazione potrà essere richiesta per il periodo di congedo fruito, sino al raggiungimento dell’importo previsto da FSBA.