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Contributo addizionale per contratti tempo determinato

L’INPS ha fornito istruzioni operative per l’applicazione del contributo addizionale NASpI dovuto in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità). A decorrere dalla competenza settembre 2019, i datori di lavoro dovranno versare le maggiorazioni sui rinnovi dei contratti a termine nonché i contributi arretrati relativi ai rinnovi avvenuti nel periodo 14 luglio 2018 – agosto 2019.

L’INPS ha emanato la circolare n. 121/2019 con la quale, ad oltre un anno di distanza dall’entrata in vigore della norma, fornisce le istruzioni operative per la gestione ed applicazione del contributo addizionale dello 0,5% dovuto in caso di rinnovo di un contratto a termine, anche in somministrazione. Come noto, l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) prevede, in occasione di ciascun rinnovo, l’applicazione di una maggiorazione dello 0,5% del contributo addizionale NASpI, pari all’1,4%, già previsto dalla legge n. 92/2012 (art. 2, comma 28) per i contratti a termine.

L’applicazione del contributo addizionale, come chiarito dalla circolare, decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto Dignità, ed è pertanto dovuto con riferimento ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a partire dal 14 luglio 2018. In merito alla misura del contributo addizionale, l’INPS, sulla scorta di quanto già chiarito della circolare n. 17/2018, del Ministero del Lavoro, ribadisce che si tratta di un aumento incrementale: pertanto, ad ogni rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale. A titolo esemplificativo, a fronte di tre rinnovi di un contratto a termine la misura del contributo addizionale sarà così determinata:

CONTRATTO ORIGINARIO 1,4%

1° RINNOVO 1,9 % (1,4% + 0,5%)

2° RINNOVO 2,4% (1,9% + 0,5%)

3° RINNOVO 2,9% (2,4% + 0,5%)

Ai fini della determinazione della misura del contributo l’INPS chiarisce, inoltre, che non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti prima del 14 luglio 2018: pertanto, ai fini dell’applicazione dello 0,5%, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a partire dal 14 luglio 2018, anche quando il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente a tale data.

In merito agli obblighi connessi all’incremento del contributo addizionale la circolare chiarisce che a decorrere dalla competenza settembre 2019, i datori di lavoro dovranno versare, qualora ne ricorrano le condizioni, le maggiorazioni sui rinnovi dei contratti a termine in essere nonché i contributi arretrati relativi ai rinnovi avvenuti nel periodo 14 luglio 2018 – agosto 2019, secondo le indicazioni fornite dal paragrafo 3 della circolare stessa.

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