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Congedo quarantena scolastica dei figli

L’articolo 5 del D.Lgs n. 111/2020 ha previsto che il lavoratore possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo di quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dall’ASL, a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico. Nel caso in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, un genitore può fruire di un congedo indennizzato.

L’indennità è riconosciuta in luogo della retribuzione, pari al 50% della retribuzione media giornaliera, calcolata secondo quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs 151/2001.

L’articolo 22 del decreto “ristori” modifica parzialmente quanto previsto dal D.Lgs 111/2020:

  • Consente ai genitori lavoratori dipendenti, lo svolgimento della prestazione in modalità agile per tutto il periodo della durata della quarantena o della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni.
  • Introduce, in alternativa al lavoro agile, la possibilità dei genitori di figli di età compresa tra i 14 e 16 anni di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, indennità INPS né riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • Nel caso in cui il figlio minore di 14 anni sia in quarantena oppure in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, uno dei genitori può fruire del congedo indennizzato dall’INPS.
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