L’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 ha fornito chiarimenti circa le nuove comunicazioni obbligatorie entrate in vigore dal’8 ottobre 2016, che devono essere effettuate dai committenti per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio.
L’Ente specifica che la nuova comunicazione non sostituisce la previgente comunicazione di inizio attività da effettuare all’INPS ma si affianca a quest’ultima.
L’imprenditore oltre ad adempiere a quanto previsto dalla circolare INPS 149/2015, dovrà effettuare la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione tramite mail, che per il territorio di Torino e provincia è :
Voucher.Torino@ispettorato.gov.it
Nell’oggetto bisognerà riportare il codice fiscale e la ragione sociale del committente e nel corpo della mail dovranno essere indicate le seguenti informazioni :
- Ragione sociale committente, codice fiscale e partita IVA
- Dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore
- Luogo della prestazione
- Giorno di inizio della prestazione
- Ora di inizio e fine della prestazione
Le mail inviate non dovranno contenere allegati.
Eventuali modifiche/integrazioni alle informazioni già trasmesse dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
L’Ispettorato del lavoro consiglia di conservare la copia di tutte le mail trasmesse in modo da semplificare le attività di verifica.
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 2400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art.49, comma 3, D.Lgs 81/2015), senza possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004, inoltre in assenza della predetta comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS verrà applicata la maxisanzione per il lavoro nero.
Il personale ispettivo terrà debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto del nuovo obbligo, dell’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs e l’emanazione della circolare esplicativa del 17.10.2016.