La circolare Inail n. 42 del 12 ottobre u.s. detta le prime istruzioni operative al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge con modalità telematica a decorrere dal 12 ottobre 2017.
Tutti i datori di lavoro, i parasubordinati nonché gli autonomi artigiani, hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro comporti un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, permane l’obbligo della denuncia di infortunio.
L’assolvimento all’obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consentirà all’INAIL di tenere monitorati gli eventi di infortunio sul lavoro indipendentemente dalla durata e pertanto, anche quelli che comportano un’assenza di durata inferiore a tre giorni per i quali fino ad oggi non sussiste l’obbligo di invio della denuncia.
Qualora per eccezionali problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line della sopra indicata comunicazione, la stessa dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), alla casella della competente sede locale dell’Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento. Qui disponibile modello da allegare.
Per il mancato rispetto dei termini previsti o per l’omissione della comunicazione è previsto il seguente regime sanzionatorio, mentre la competenza per l’irrogazione della sanzione è in capo alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio:
- infortuni superiori ad un giorno, sanzione amministrativa pecuniaria dal Euro 548.00 a Euro 1972.80
- infortuni superiori a tre giorni, sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1096.00 a Euro 4932.00
Si invitano gli interessati a detta casistica ad attivarsi tempestivamente in proprio o avvalendosi del servizio reso dai nostri uffici.