A seguito di pubblicazione sulla G.U del decreto n. 183 del 25 maggio 2016, il 12 ottobre 2016 è entrato in vigore il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) che si occuperà, tra le altre cose, di raccogliere i dati relativi al quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività.
Decorsi i sei mesi dall’entrata in vigore e pertanto dal 12 aprile 2017 il datore di lavoro sarà pertanto obbligato a comunicare all’INAIL anche i dati e le informazioni relativi gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento e non solo gli eventi superiori a tre giorni come ad oggi.
La mancata ottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa tra i 548,00 e i 1972,80 Euro.