A seguito delle modifiche apportate alla Legge 68/99 dell’art. 3 del D.Lgs 151/2015, con effetto dal 01.01.2017 varia l’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili:
- Fino al 31.12.2016, per un’azienda che occupava 15 dipendenti, l’obbligo di assumere un disabile sorgeva solamente al momento dell’assunzione del 16° dipendente;
- Dal 01.01.2017 l’obbligo sorge CONTESTUALMENTE al raggiungimento del limite dei 15 lavoratori.
I datori devono presentare la richiesta di assunzione al collocamento mirato entro sessanta giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione.
Resta invariato il numero di soggetti disabili da inserire nell’organico:
- Dai 15 ai 35 dipendenti, obbligo di assumere 1 disabile;
- Dai 36 ai 50 dipendenti, obbligo di assumere 2 disabili;
- oltre i 50 dipendenti, obbligo di riservare il 7% dei posti a favore di lavoratori disabili.
I nostri uffici sono a disposizione per informazioni, chiarimenti e per fornire supporto all’azienda nella regolarizzazione della propria posizione.