Entro la fine del corrente mese di febbraio deve essere presentata la consueta istanza, da parte del titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, per beneficiare del credito d’imposta calcolato sull’accisa dei carburanti consumati nell’anno 2016.
Non hanno subito variazioni le modalità e i termini di presentazione dell’istanza che, si ricorda, va presentata alla circoscrizione doganale competente entro i due mesi successivi alla scadenza dell’anno solare, corredata del visto del Comune (dal quale risulta il possesso della licenza o dell’autorizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di revoca o di sospensione, gli eventuali periodi di assenza, etc…).
La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza vistata dal Comune, ne controlla la regolarità e procede al calcolo del credito d’imposta, rilasciando al titolare un provvedimento formale; il credito d’imposta andrà indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso il beneficio.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE PER IL 2016: la voce 12 della Tabella A, allegata al Decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, come modificata dal decreto legge 159/2007, stabilisce una tassazione pari a 359 Euro per 1000 litri (per la benzina); sul gasolio, la misura dell’accisa è di 330 Euro per metro cubo. Il provvedimento di riconoscimento del credito d’imposta, rilasciato dalla circoscrizione doganale ad ogni titolare, terrà conto della decurtazione del suddetto credito nella misura del 56,87% come stabilito dal D.P.C.M. 29 settembre 2015.