A seguire le principali novità della legge di stabilità 2015 che riguardano il settore trasporti:
Eliminazione della scheda di trasporto: dal 1° gennaio 2015 viene abolita. In assenza di detta scheda le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte sul trasporto, da tenere comunque a bordo del mezzo.
Nuova responsabilità solidale: all’atto della conclusione del contratto il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Libera determinazione del corrispettivo: dal 1° gennaio 2015 sono stati soppressi i cosiddetti “ costi minimi”, per cui i prezzi e le condizioni del trasporto sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, pur prevedendo la necessità di tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
Dimostrazione requisito della capacità finanziaria: le nuove imprese che si iscrivono all’Albo degli autotrasportatori possono, limitatamente ai primi due esercizi dell’attività, dimostrare tale requisito anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale; dal terzo esercizio è richiesta l’attestazione di un revisore dei conti ovvero di una fidejussione bancaria o assicurativa. Le imprese già iscritte all’Albo potranno ancora utilizzare, al fine della dimostrazione del requisito, la polizza assicurativa di responsabilità professionale, purché stipulata entro il 31 dicembre 2014, fino alla scadenza della polizza stessa.
Ulteriori novità: sono state riformulate le definizioni di vettore, committente e sub-vettore; è stato chiarito che se il contratto non è stipulato in forma scritta, non è più punibile il committente che non consegna al vettore la dichiarazione di presa visione del documento da cui risulti il numero di iscrizione all’Albo autotrasportatori; qualora il committente non acquisisca il DURC del vettore, dovrà ritenersi obbligato in solido con il vettore e con gli eventuali sub-vettori inadempienti al pagamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori (in caso di contratto stipulato in forma scritta), nonché degli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse (in caso di contratto stipulato in forma non scritta); in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo al contratto di trasporto della merce (60 giorni dalla data di emissione della fattura salvo accordi diversi) è applicabile la sanzione pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1000 Euro.