Dal 17 gennaio 2018 tutti i soggetti in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC (obbligatoria dal 2009 per tutte le aziende) riceveranno le multe in formato digitale.
Lo prevede un decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 che prescrive a tutti gli organi di polizia di utilizzare esclusivamente l’indirizzo PEC del trasgressore, se è stato identificato, oppure l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo in caso di contestazione successiva.
Non variano i termini di notifica previsti dal Codice della strada: infatti la notifica si compie nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC; per il destinatario i termini decorrono dal momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.
Per l’Organo Accertatore, da quel momento, decorreranno i termini per il pagamento della sanzione scontata (5 giorni) a prescindere dal fatto che il destinatario legga o meno la mail, quelli per il pagamento della sanzione in misura ridotta (60 giorni), oppure i termini per fare ricorso (30 giorni per opporsi al giudice di pace, 60 giorni per presentare opposizione al prefetto).
La notifica elettronica comporterà l’azzeramento delle spese di notifica, mentre le amministrazioni potranno porre a carico di chi è tenuto al pagamento della multe solo più le spese di accertamento.
Ovviamente, le persone fisiche non dotate di un indirizzo di posta elettronica certificata, continueranno a ricevere il verbale tramite Poste Italiane oppure con un corriere privato (con l’aggravio delle spese di notifica), fino a quando tutti i cittadini italiani o residenti non saranno obbligati ad avere un domicilio digitale, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.