Norme attuative entro il 18 agosto (Come per l’articolo 119, anche per il 121 si prevede che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente le disposizioni attuative debba essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (e non del Decreto Legge). Ricordiamo che il termine ultimo per la conversione in legge è il 18 luglio, quindi il termine massimo per le norme attuative sarà il 18 agosto).
Superbonus 110%: con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), entriamo ufficialmente nella fase dei cosiddetti Superbonus 110%.
Superbonus 110%: cosa sono le nuove detrazioni fiscali
Gli ormai noti superbonus 110% sono delle detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia che consentono di portare in detrazione il 110% della spese complessiva sostenuta per determinati interventi. Cosa significa? significa che se un intervento è costato complessivamente 80.000 euro, lo Stato attraverso le detrazioni fiscali rimborserà 88.000 euro in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui p stata sostenuta la spesa (17.600 euro per il 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024).
Superbonus 110%: le tempistiche
Come previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio, è possibile portare in detrazione il 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Ma c’è di più, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima approvazione (uno dei provvedimenti attuativi necessari) entra nel dettaglio parlando anche di data di inizio e fine lavori che dovranno essere comprese tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Superbonus 110%: gli interventi che accedono alle nuove detrazioni fiscali
Il decreto Rilancio prevede questa nuova detrazione fiscale del 110% solo per alcuni interventi che possono essere riassunti nelle seguenti tipologie:
- efficienza energetica (Ecobonus);
- riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo Ecobonus
Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, il decreto del MiSE di prossima pubblicazione entrerà più nel dettaglio, ma il decreto Rilancio fornisce già il seguente elenco:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.
Le suddette 3 categorie di interventi possono essere definiti “trainanti” perché se effettuati consentono di applicare l’aliquota del 110% anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente.
Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo Sisma Bonus
Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Nella conversione in legge del decreto Rilancio, sono state aggiunte al superbonus 110% anche le spese sostenute per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Ecobonus e Sisma Bonus 110%: cosa fare
Ciò premesso, ed in attesa che siano emanati provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso si volesse valutare di accedere ai nuovi superbonus 110%, la prima cosa da fare è contattare un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità e un sopralluogo, potrà consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) è certamente fondamentale per evitare di incorrere in problematiche in fase esecutiva che possono minare la stessa fruizione della detrazione fiscale.
Fonte sovrastante: LavoriPubblici.it
In sostanza ci sono 3 tipologie di intervento definito “TRAINANTE”, ovvero gli interventi che da soli permettono l’aliquota al 110% e che se fatti congiuntamente ad altri lavori di riqualificazione energetica portano anche questi ultimi al 110%, ad es: isolamento a cappotto (110%) con sostituzione dei serramenti (allora anch’essi vanno al 110%), fermo restando sempre il raggiungimento delle 2 Classi energetiche o la maggiore possibile. Solo sostituzione dei serramenti? Allora ecobonus al 50%.
Chi ha diritto al super ecobonus 110%?
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- d-bis ) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; dalle organizzazioni di volontariato; dalle associazioni di promozione sociale;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
I suddetti soggetti possono beneficiare delle detrazioni sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Con la conversione in legge del Decreto Rilancio è stata prevista l’estensione delle detrazioni al 110% per tutte le seconde case e villette a schiera, mentre sono escluse dalla fruizione le unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1 – abitazioni di tipo signorile; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Rispetto dei requisiti in materia di prestazioni energetiche
Ai fini dell’accesso alla detrazione, tutti i suddetti interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dal comma 3-ter dell’ articolo 14 del dl 63/2013, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Se il miglioramento di due classi non fosse possibile, perché già si trova in una classe alta, sarà necessario il conseguimento della classe energetica più alta.
Il passaggio di due classi energetiche dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato iscritto ad un Albo o Collegio nella forma della dichiarazione asseverata.
Detrazioni al 110 % per impianti fotovoltaici
Prevista la detrazione al 110% in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici eseguita congiuntamente ad uno degli interventi lettera a,b,c. La detrazione per tali impianti è innalzata al 110% solo se eseguita contestualmente a interventi condominiali (cappotto termico ed impianti centralizzati) o gli edifici unifamiliari/plurifamiliari con accesso indipendente (cappotto e sostituzione impianti di riscaldamento).
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico:
La detrazioni si potrà ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo ed è riconosciuta anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e gli incentivi per lo scambio sul posto.
Detrazione al 110 % colonnine di ricarica auto elettriche
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici si prevede la detrazione al 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alla lettera a,b,c.
Sismabonus al 110%
Per gli interventi relativi al sismabonus l’aliquota delle detrazioni è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.
La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di a,b,c.
Come ottenere l’agevolazione
Per poter fruire dell’agevolazione è necessaria la predisposizione di un progetto tecnico, l’esecuzione dei lavori da parte di un’impresa specializzata, la successiva attestazione in merito al rispetto dei requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione, la presentazione della pratica presso Agenzia delle Entrate. Per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, infatti, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre per poter accedere alle due opzioni sarà necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato.
Se si paga direttamente l’impresa, si può chiedere la fruizione diretta della detrazione, in cinque quote annuali di pari importo. Oppure scegliere lo sconto in fattura applicato dalla impresa o dalle imprese che acquistano a loro volta un credito d’imposta del 110%. O, ancora in alternativa, la cessione del credito ad altri soggetti, comprese le banche.
I professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 505 e via dicendo, a ognuno dei lavori di applica l’agevolazione specificamente prevista dalle norme sopra richiamate). Oppure, in alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi.
- Sconto in fattura: è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- Cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
E’ in ogni caso necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative. La norma del dl rilancio prevede anche le regole relative a controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.