La Legge n. 84 del 22 febbraio 2006, definisce e disciplina l’attività professionale delle tinto lavanderie, dettandone i principi fondamentali e demandando alle leggi regionali la completa attuazione del sistema. Una delle principali novità introdotte dalla sopracitata Legge 84/2006, consiste nella designazione, presso ogni sede dove viene esercitata l’attività di tinto lavanderia, di almeno un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all’impresa, che sia in possesso dell’idoneità professionale e che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
La Legge finanziaria 2013 della Regione Piemonte (Legge Regionale n. 8 del 7 maggio 2013) modifica due articoli (Artt. 34 e 39) che variano la Legge Regionale 38/2009 introducendo all’Art. 34 le indicazioni dell’Ente deputato a ricevere le domande di inizio attività (SUAP) con le relative indicazioni e all’art. 39 nelle Disposizioni transitorie recitando quanto segue:
“Le tinto lavanderie già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente Legge, che non abbiano ancora individuato il responsabile tecnico, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 2 della L.r. 38/2009, come inserito nell’art. 34 della presente legge, provvedono pertanto alla sua designazione entro il 30 settembre 2015 mediante comunicazione al SUAP territorialmente competente”.
IN CASO CONTRARIO NON POSSONO PROSEGUIRE NELL’ATTIVITA’.
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