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Covid-19: indicazioni per i calzolai

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, hanno ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus. Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Premesso che
l’attività di calzolaio (riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili) rientra tra “altre attività di servizi” lettera S 95.23 dei codici ATECO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie e Servizi di pompe funebri e attività connesse)

Cosa possono fare le attività di calzolaio*?
*Attenzione si tratta d’interpretazione confederale alla luce del DPCM 11/3/2020 in attesa di ulteriori orientamenti ministeriali

È SOSPESA
• La vendita/riparazione/manutenzione diretta al pubblico
• Il ritiro e la consegna diretta al pubblico
È POSSIBILE
• andare a lavorare in laboratorio
• tenere aperta la duplicazione chiavi per chi ce l’ha

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. E’ sospesa la vendita al dettaglio ma non la eventuale duplicazione chiavi e la produzione/riparazione/manutenzione di scarpe (o altro) per soggetti non privati o collettivi. (solo a titolo di esempio, un ente pubblico o una squadra di calcio). Le imprese in caso di attività con dipendenti devono osservare quanto previsto dall’art.1 commi 7, 8 e 10. Per chi tiene aperta al pubblico la duplicazione chiavi è consigliato mettere un cartello “Non si effettua nessun tipo di vendita al dettaglio”.

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