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Mediazione D.Lgs 28/2010 per controversie civili e commerciali

I nostri studi legali convenzionati sono a disposizione per assistere all’occorrenza gli associati attraverso Organismi di mediazione o direttamente presso Tribunale. La mediazione civile e commerciale (disciplinata dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010) è uno strumento che consente di risolvere controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.

La procedura di mediazione va conclusa in tre mesi e il primo incontro di programmazione tra le parti viene fissato entro poche settimane dalla presentazione della domanda di mediazione.

Mediazione obbligatoria

È obbligatorio ricorrere alla mediazione (con assistenza necessaria di un legale) prima di andare in giudizio quando insorga una controversia vertente nelle seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio.

Mediazione delegata

Inoltre è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione quando è il giudice a disporlo in sede di giudizio (pure di appello).

Mediazione volontaria o per clausola

È, infine, possibile ricorrere alla mediazione, anche, con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte oppure quando è previsto da apposita clausola contrattuale o statutaria.

Agevolazioni fiscali

L’art. 20 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale prevede che alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

Per maggiori approfondimenti si prega di scrivere via mail a infocategorie@confartigianatotorino.it precisando cognome/nome, ragione sociale azienda, recapito telefonico, indirizzo mail, motivo in sintesi dell’argomento.

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