Confartigianato Torino riepiloga brevemente tutte le novità fiscali al via dal 1°luglio 2022, che per molti titolari di Partita IVA segneranno lo spartiacque tra l’analogico e il digitale.
1) Obbligo di fattura elettronica per i forfettari
I titolari di partita IVA in regime forfettario, dal 1° luglio 2022 dovranno obbligatoriamente abbandonare le fatture cartacee e passare al digitale.
La fatturazione elettronica diventa obbligatoria anche per le partite IVA che applicano la flat tax, in caso di ricavi o compensi superiori a 25.000 euro
La novità al debutto dal mese di luglio è parte delle misure previste dal decreto PNRR 2, ed è uno degli obiettivi previsti nell’ambito della riforma dell’Amministrazione fiscale.
Non solo i forfettari, ma anche i titolari di partita IVA che applicano il regime di vantaggio, così come le associazioni sportive dilettantistiche, dovranno farsi trovare pronte all’avvio della fatturazione elettronica dal mese di luglio.
Un avvio che sarà caratterizzato da un periodo di parziale moratoria dall’applicazione delle sanzioni, e per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 l’emissione della fattura elettronica sarà possibile entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in luogo dei 12 giorni previsti in via ordinaria.
La fatturazione elettronica porterà inoltre con sé ulteriori novità, in primis in merito al versamento dell’imposta di bollo.
Restano inoltre confermate le regole specifiche in ambito sanitario, e in particolare il divieto di emissione della fattura tramite il SdI per le prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche.
2) Addio all’esterometro, si passa all’ e-fattura estera
Sempre in materia di IVA, dal 1° luglio verrà abolito l’esterometro, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA sono tenuti ad applicare le nuove regole che vedono il Sistema di Interscambio come canale unico di trasmissione anche per l’invio dei dati che riguardano le fatture da e verso l’estero.
Utilizzando il formato del file fattura elettronica, i dati delle operazioni estere dovranno essere inviati tramite il SdI secondo scadenze differenziate:
- per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, 12 giorni;
- per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
3) Dopo 8 anni partono le sanzioni POS
Dal 30 giugno saranno ufficialmente in vigore le sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS, misura che rientra tra le novità di metà anno volte a dare una spinta alla digitalizzazione delle transazioni commerciali.
Dopo 8 anni dall’introduzione dell’obbligo per commercianti e professionisti di dotarsi di POS, il decreto PNRR 2 ha integrato quanto previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, la norma che a decorrere dal 30 giugno 2014 ha introdotto l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte e bancomat per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni professionali.
La sanzione applicata sarà pari a 30 euro, importo al quale si aggiungerà un ulteriore 4 per cento calibrato in relazione al valore della transazione.
L’avvio a pieno regime dell’obbligo di POS si affiancherà alla riduzione delle agevolazioni ad oggi riconosciute nell’ambito dei pagamenti elettronici.
In particolare, verrà meno il credito d’imposta sulle commissioni maturate in relazione a transazioni con carte o bancomat effettuate mediante strumenti collegati ai registratori di cassa telematici.
Il bonus del 100 per cento è infatti operativo solo fino al 30 giugno 2022. Dal 1° luglio 2022 sarà fruibile per tutti il credito d’imposta pari al 30 per cento delle commissioni, riconosciuto in caso di ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.
Da segnare in calendario la data del 30 giugno 2022 anche ai fini dell’accesso al credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono ai consumatori finali di pagare con carte e bancomat.
Il bonus spetterà esclusivamente in caso di acquisto di POS collegati ai registratori di cassa telematici, per un importo massimo di 160 euro.
4) Proroga al 30.11.2022 dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato
Più tempo per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene infatti prorogato al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l’invio del documento che serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissioneeuropea “Temporary Framework”.
L’autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a
seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a
seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
Per maggiori informazioni contattare: fiscale@confartigianatotorino.it