A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, il DL Rilancio con l’art. 25 del DL n. 34 del 2020 riconosce un contributo a fondo perduto.
L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere il contributo e approva il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche, avvalendosi di un intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it
La scadenza per richiedere il contributo è fissata al 13 agosto 2020.
GUIDA OPERATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE
BENEFICIARI:
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. Precisamente, Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, dpr n. 917/1986)
SOGGETTI ESCLUSI
- Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza
- Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR
- Intermediari finanziari e società di partecipazione
- Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020
- Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs509/1994 e 103/1996
CONDIZIONI
Il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti:
- aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Nel caso di avvio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato, lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus)
MISURA DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019, le percentuali previste sono le seguenti:
1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto IRAP.
ISTANZA PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti sopra indicati. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche, da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’istanza deve contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia che i soggetti richiedenti, nonchè i soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159 del 2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto legislativo. Qualora da verifiche effettuate risulti a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, nonché di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni e l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo.
RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (CNS).
ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO
Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate tramite accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza verrebbe scartata.