Per le piccole, medie e microimprese, sono sospese fino al 30 settembre 2020 le scadenze per il pagamento di rate di prestiti e mutui; canoni di leasing e prestiti non rateizzati. Non possono inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020:
– i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;
– le linee di credito accordate “sino a revoca”.
Tali benefici non sono automatici, essendo in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione (da inviare via PEC insieme a dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e documento d’identità) con la quale l’azienda attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Per la sospensione del rimborso su mutui e prestiti s’invita a interfacciarsi preliminarmente con l’Istituto Bancario di riferimento.
Modello di autocertificazione per richiesta moratoria
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. E’ possibile richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Per questo è stato Potenziato il Fondo di Garanzia PMI, con ulteriori misure per la liquidità delle imprese, per un miliardo in più di plafond, garanzie statali per la moratoria sui finanziamenti bancari, sostegno fiscale per la cessione dei crediti deteriorati, garanzia massima per singola impresa fino a 5 milioni di euro.
Per quanto riguarda, in particolare, la moratoria su prestiti e finanziamenti di MPMI penalizzate dalle misure anti-Covid-19, è stata prevista una garanzia pubblica pari al 33%.
Per maggiori informazioni: infocategorie@confartigianatotorino.it
LA MORATORIA ABI PER I MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE E PER I LEASING
Le Imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono ricorrere alla c.d. moratoria ABI per tutti i finanziamenti a medio lungo termine in essere al 31 gennaio 2020.
Ciò implica che esse potranno:
– per i finanziamenti a medio lungo termine (mutui, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie), chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a un anno;
– per le operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare, chiedere la sospensione della quota capitale implicita dei canoni di leasing.
– per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.