Confartigianato Torino informa che dal 6 agosto, in base al Decreto Legge 175 del 23 luglio che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato d’emergenza, sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di un “Green Pass” che attesta l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino o la guarigione dall’infezione (validità sei mesi) o l’effettuazione di un tampone molecolare/ antigenico negativo (validità 48 ore).
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati (tra cui i servizi per la ristorazione per consumo al tavolo al chiuso) previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro, sia a carico dell’esercente, sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Confartigianato Benessere ricorda che tale misura, non riguarda parrucchieri ed estetisti, mentre sono soggetti a tale previsione i centri benessere. Ricordiamo che gli acconciatori non sono coinvolti dal provvedimento. Per quanto riguarda i centri estetici, considerata la sovrapponibilità di alcune attività che possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, si ritiene che l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli da parte della pubblica autorità sia il codice attività.
Pertanto, risultano esclusi dall’obbligo di verifica del green pass i Codici Attività 96.02.02 (centri estetici), mentre sono soggetti all’obbligo di verifica dello stesso green pass tutti i centri benessere (Codice Attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica all’interno).
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei titolari o i gestori dei servizi e delle attività prevede l’utilizzo dell’App di verifica nazionale “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile e scaricabile gratuitamente sui principali store.
In riferimento alle novità sulla Certificazione verde, sono disponibili due locandine predisposte da Confartigianato Torino per informare la clientela.
Locandina Certificazione verde – Generica
Locandina Certificazione verde – Ristorazione
La disciplina dal lato delle imprese, che sono titolate a controllare i Green Pass, prevede che le stesse devono rispettare alcuni adempimenti a tutela della privacy ed in particolare, devono:
• designare gli addetti alla verifica dei Green Pass;
• stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati.
• indicare come gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati.
Poiché i titolari possono delegare l’attività materiale di controllo dei pass a propri soggetti autorizzati, occorre che sia redatta specifica delega nominativa in quanto l’articolo 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021, prescrive che i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un atto formale, quindi di un atto riportante in maniera precisa l’oggetto della delega: attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-Dgc (fac-simile scaricabile per ristorazione).