Il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore in attesa della conversione in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
In primo luogo il decreto-legge, in ragione della straordinarietà della situazione economica, determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria, vista l’assoluta urgenza, ha introdotto alcune “poderose” misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19.
A seguire una serie di primi approfondimenti in attesa di ulteriori valutazioni e delle relative fasi attuative.
Misure in materia fiscale
1) Si prevede all’art. 18 la sospensione dei versamenti delle ritenute operate ai dipendenti ai sensi degli artt. 23 e 24 del TUIR, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail per i mesi di aprile e maggio 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
– hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e presentano una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
– hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e presentano una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
– hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione in 5 rate a decorrere dal mese di giugno 2020.
Misure in materia di lavoro
1) L’art. 35 interviene relativamente alle modalità procedurali dell’INPS semplificando, ed auspicabilmente risolvendo, le criticità delle ultime settimane. Fino al termine dello stato di emergenza, l’INPS è autorizzato a rilasciare i PIN con modalità semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica del riconoscimento una volta cessata l’attuale situazione emergenziale;
2) l’art. 41 estende l’applicabilità degli strumenti di integrazione salariale (Cassa integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga – artt. 19 e 22 del DL 18/2020), ai lavoratori assunti dal 24 febbraio e fino al 17 marzo 2020, recependo una richiesta confederale.
Misure in materia di credito
La misura più rilevante è l’articolo 13 (Fondo Centrale di Garanzia PMI), interamente sostitutivo del precedente articolo 49 del DL “cura Italia”. Le modifiche all’operatività del Fondo più rilevanti, rispetto a quanto era previsto dal richiamato articolo 49 del DL “cura Italia” sono:
– l’estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
– l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria (previa autorizzazione della Commissione Europea) nei limiti del maggiore degli importi definiti nel comma 1, lettera c) (25% del fatturato annuo riferiti al 2019; doppio dei costi del personale riferiti all’anno 2019);
– la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%. La riassicurazione può essere innalzata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione come previsto dal DL “cura Italia”;
– per l’accesso al Fondo andranno presentati solo i dati del modulo economico-finanziari;
– la garanzia è concessa, anche, in favore di imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, secondo le vigenti disposizioni impartite dalla Banca d’Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione. Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
– sono ammissibili alla garanzia del Fondo (previa autorizzazione della Commissione Europea) con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, recanti le seguenti caratteristiche:
o inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e durata fino a 72 mesi;
o importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro).
o Il tasso di interesse da applicare al finanziamento garantito deve essere contenuto in un cap determinato sulla base dei parametri indicati dal decreto.
o Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo e il soggetto finanziatore potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo;
– il Fondo potrà concedere una garanzia del 90%, cumulabile con altra garanzia a copertura del residuo 10%, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, in favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, per finanziamenti contenuti nella misura di un importo non superiore al 25% dei ricavi (max 800.000 euro) del soggetto beneficiario;
– la garanzia del Fondo potrà essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
– nei casi in cui la documentazione antimafia non sia immediatamente acquisibile mediante consultazione della banca dati nazionale unica, la garanzia potrà essere comunque rilasciata immediatamente sotto condizione risolutiva, con eventuale revoca successiva della agevolazione all’impresa (in misura dell’ESL calcolata sul valore del finanziamento), mantenendo l’efficacia della garanzia in favore dell’intermediario.