La normativa vigente prevede per tutte le imprese l’obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata valida ed attiva e di chiederne l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Considerato che non tutte le imprese hanno provveduto ad assolvere l’obbligo, il Governo ha ora deciso di forzare il raggiungimento dell’obiettivo, ritenendo che l’esistenza di un domicilio digitale per ogni impresa, in cui sia possibile recapitare tutte le comunicazioni in via telematica e con valore legale, sia un vantaggio collettivo in termini di velocità, costi, sicurezza.
L’articolo 37 del Decreto Semplificazione (DL 76/2020) ha modificato le disposizioni del 2009 e 2012 che avevano definito l’obbligo di PEC, rispettivamente per le società e le imprese individuali, con esclusione solo degli altri enti collettivi organizzati in forma non societaria, compresi i consorzi.
Ribadendone l’obbligo, l’articolo impone alle Camere di commercio l’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale a tutte le imprese non in regola, con contestuale emissione della sanzione.
L’attivazione della PEC e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, infatti, oltre ad assolvere un obbligo di legge consente alle imprese di evitare le sanzioni che in caso di omissione saranno emesse.
Il domicilio digitale attribuito dalla Camera di commercio è abilitato alla sola ricezione, viene iscritto in visura e inserito automaticamente nell’Indice Nazionale degli indirizzi di PEC (INI PEC).
Tramite il Cassetto Digitale dell’Imprenditore, si potrà accedere sia al domicilio digitale che alla sanzione comminata.
Al Cassetto Digitale dell’Imprenditore si accede tramite la web-app impresa.italia.it, effettuando il riconoscimento tramite sistemi come CNS e SPID, l’applicazione consente ai rappresentanti legali l’accesso gratuito ai documenti ufficiali della propria impresa (come la visura, il bilancio, le partecipazioni, l’elenco soci, lo statuto).
Si precisa che rientrano nel regime sanzionatorio anche tutte quelle imprese obbligate che, pur avendo comunicato un indirizzo PEC al Registro delle Imprese, non hanno curato il mantenimento dello stesso che risulta pertanto revocato o non valido. Come stabilito dal citato art. 37 DL 76/2020 la sanzione è triplicata per le imprese individuali, mentre per le società è raddoppiata.
L’importo delle sanzioni risulta pari a: – 412,00 euro per ciascun rappresentante dell’impresa, per omessa comunicazione da parte delle società oltre alle spese di procedimento – 60,00 euro per omessa comunicazione da parte dell’imprenditore individuale oltre alle spese di procedimento.
Per non incorrere nella sanzione occorre dunque che le imprese regolarizzino al più presto la loro posizione.
Per avere informazioni su come presentare la domanda di iscrizione della PEC è possibile consultare il sito della CCIAA.