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Nuovo DL “Covid” sul Green Pass

Confartigianato Torino informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge “Covid”, volto in primo luogo a regolamentare l’obbligo di utilizzo del green pass (certificazione verde) per accedere ad alcune attività economiche.

Il decreto, inoltre, 
proroga fino al 31/12/21 lo stato di emergenza e individua nuovi criteri per la definizione di “zone colorate” sul territorio nazionale.

In particolare, il decreto stabilisce che, a partire dal 
6 agosto, sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di un green pass (certificato verde), comprovante: l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino, la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi) o l’effettuazione di un “tampone negativo” (validità 48 ore).

Tra le attività per cui sarà richiesto il green pass si evidenziano:

  • servizi per la ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per consumo al tavolo al chiuso
  • piscine, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • sagre e fiere, convegni e congressi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività, previa esibizione del green pass, saranno tenuti a verificare che l’accesso a queste attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione potrà essere elevata una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Poiché i titolari possono delegare l’attività materiale di controllo dei pass a propri soggetti autorizzati, occorre che sia redatta specifica delega nominativa in quanto l’articolo 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021, prescrive che i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un atto formale, quindi di un atto riportante in maniera precisa l’oggetto della delega: attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-Dgc.

Per quanto concerne i cambi di colore delle Regioni, l’incidenza dei contagi non sarà più il criterio guida. Infatti, dal 1° agosto i parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto per pazienti affetti da Covid-19 in area medica e in terapia intensiva.

Consulta il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105

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