Nei settori “a rischio”, di seguito elencati, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche sono subordinati, ai fini dell’acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nella c.d. “White list”.
L’iscrizione nell’elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa e’ stata disposta, sempre che permangano inalterate le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale. E’ pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa di cui all’art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L’iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell’art.53 della legge 190/2012 come modificato ed integrato dalla già citata normativa:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti
L’istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all’indirizzo protocollo.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l’insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l’iscrizione dell’impresa nell’elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all’interessato.