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DPCM 3 novembre: Piemonte in zona rossa, le misure

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, valido a partire da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre 2020. Rispetto alle aree di criticità il Piemonte rientra nell’area rossa con misure restrittive dettagliate nell’articolo 3 del Dpcm. Le attività consentite per quanto concerne commercio al dettaglio e servizi alla persona sono dettagliati negli allegati 23 e 24 (pag. 195 – 196) del Dpcm 3 novembre 2020.
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L’ordinanza come “area rossa” ha efficacia per minimo 15 giorni e comunque non oltre la data di validità del Dpcm, cioè il 3 dicembre 2020.
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Allegati 23 e 24 per attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona consentiti
FAQ (domande frequenti del Governo) sul Dpcm del 3 novembre 2020

A seguire una sintesi delle principali misure:

  • Sono vietati gli spostamenti, nel proprio Comune, fra Comuni e Regioni, in qualsiasi orario, salvo per motivi di lavoro, necessità e salute, da documentare con autodichiarazione disponibile sopra
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione. (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), è consentito l’asporto sino alle 22,00 e la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  • Dalla sospensione dei servizi di ristorazione sono esclusi mense e catering continuativo, osservando i protocollo di contenimento Covid-19.
  • Aperte le somministrazioni di alimenti e bevande nelle aree di servizio, rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti
  • Sono chiuse le attività commerciali al dettaglio salvo per la vendita di beni alimentari e di prima necessità (elencate nell’allegato 23 del Dpcm 3 novembre), sia nei negozi di vicinato, sia nella media grande distribuzione
  • Aperte: edicole, tabaccherie, farmacie, lavanderie, parrucchiere e barbieri (per le attività di servizi alla persona ammesse allegato 24 del Dpcm 3 novembre)
  • Chiusi i centri estetici, consentite le attività di parrucchieri e barbieri secondo le misure di contenimento Covid-19 vigenti
  • Non risultano sospese le attività produttive e industriali (commercio all’ingrosso, le attività artigianali diverse dai servizi alla persona)*
  • Sospese le competizioni sportive, consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, con obbligo di dispositivi di protezione individuali,  e attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.
  • Chiusi musei, mostre, cinema, teatri, palestre, sale giochi, sale scommesse e sale bingo
  • Mezzi di trasporto pubblico viaggiano al 50% della capienza, eccezione per i mezzi del trasporto scolastico

AGGIORNAMENTO PREFETTURA DI TORINO. Segnaliamo alcuni pronunciamenti ufficiali pervenuti dalla Prefettura in merito ai dubbi interpretativi del Dpcm:

– l’art. 4 del Dpcm del 3 novembre 2020 fa riferimento alla prosecuzione di attività produttive e industriali osservando gli opportuni protocolli di prevenzione del contagio adottati dalle varie categorie. Ne consegue che le attività artigiane (es. calzolai, sarti, copisterie, riparatori elettrodomestici) potranno continuare a esercitare la propria attività secondo i protocolli di settore.
– per l’asporto per i servizi di ristorazione è consentito essere all’interno dei locali il tempo strettamente necessario per acquisto prodotti d’asporto e sempre nel rispetto delle misure di contenimento del contagio.
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Dpcm 3 novembre 2020 – Chiarimenti Prefettura (scarica documento)

In riferimento agli spostamenti per recarsi presso parrucchieri/barbieri fuori dal Comune di Residenza, comunichiamo il pronunciamento della Prefettura di Torino: 

“Lo spostamento dei clienti verso saloni di barbieri e parrucchieri situati fuori dal Comune di residenza potrà essere legittimato esclusivamente nei casi in cui non sia disponibile nel Comune di residenza un servizio analogo o nell’ipotesi in cui nei Comuni vicini vi sia una maggiore offerta, anche, in termini di migliore convenienza economica, al fine di assicurare pari opportunità e motivati margini di scelta ai consumatori”. 

La specificità del servizio reso dai predetti non consente comunque, come indicato nelle Faq del Governo,di superare il vincolo di ragionevole contiguità territoriale.

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*in corso ulteriori approfondimenti con Confartigianato Nazionale e i vari livelli istituzionali circa casistiche specifiche del Dpcm in materia

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