Col DPCM 10 aprile 2020 le misure di contenimento del Covid-19 sono state prorogate fino al 3 maggio con alcune novità rispetto alle attività consentite.
DPCM 10 aprile 2020 (con allegati 1,2,3) —> scarica il documento
Sul fronte delle attività produttive, come previsto nell’art. 2 del DPCM 10 aprile, sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicato nell’allegato 3 secondo i codici ATECO indicati*.
Nell’allegato 3 vengono inserite tra le attività produttive la silvicoltura e l’industria del legno, la fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, la fabbricazione di componenti elettronici, schede elettroniche, computer e unità periferiche, la riparazione di aereomobili, veicoli spaziali, locomotive e materiale rotabile, la costruzione di opere idrauliche.
Ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 segnaliamo che viene consentita l’attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice ateco 81.30), con esclusione delle attività di realizzazione.
Rimangono aperti gli esercizi commerciali già autorizzati secondo gli allegati 1 e 2 del Decreto tra cui le lavanderie, tintorie, i servizi di pompe funebri e attività connesse.
Restano sempre consentite, previa comunicazione (modello) al Prefetto (da inoltrare per i soci alla mail direzione@confartigianatotorino.it, l’Associazione provvederà all’inoltro) della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, anche, le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3. Nella comunicazione alla Prefettura vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legalmente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Per le attività produttive è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
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*Firmata inoltre l’ordinanza n. 43 della Regione Piemonte che proroga al 3 maggio le misure più restrittive a livello regionale in vigore per il contenimento del Coronavirus. Pertanto restano chiuse, anche, le librerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia; per quanto concerne il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, esso è consentito esclusivamente all’interno di attività di vendita di generi alimentari e delle altre attività commerciali non soggette a chiusura.
Resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.
Si mantiene il fermo delle attività dei cantieri fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
- Leggi il testo completo del Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 43 – 13 aprile 2020
- Per approfondire consulta le precisazioni contenute nei Chiarimenti al Dpgr n. 43/2020