fbpx

Covid-19: Aggiornamento attività produttive consentite e DL n. 19 del 25.03.2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, come disposto dall’Art. 1, Lettera a del DPCM del 22 marzo 2020, ha modificato, con DM Mise 25-03-2020 l’elenco delle attività produttive autorizzate ad operare, sospendendo le aziende che rientrano nelle seguenti classificazioni ATECO:

  • Settore Manifatturiero:
    – 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
    – 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
    – 17.24 Fabbricazione di carta da parati
    – 20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
    – 20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi
    – 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
    – 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
    – 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
    – 22.1 Fabbricazione articoli in gomma
    – 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
    – 22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica
    – 28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicultura
    – 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle
    bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
    -33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
    – 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
    – 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d’arma e munizioni
    – 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
    – 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche
    – 33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
    – 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
    – 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
    – 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
    – 33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)
    Costruzioni:
    – 42.91 Costruzione di opere idrauliche
    – 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
    Commercio:
    – 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

Scarica Decreto Ministeriale del 25-03-2020 [con aggiornamento elenco attività produttive autorizzate]

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del nuovo provvedimento, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Nel nuovo decreto sono state ammesse le seguenti attività

  • Settore Manifatturiero:
    – 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
    – 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
    – 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
    – 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
    – 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
    Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese:
    – 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.
    – 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti).

Restano consentiti:

  • I servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990
  • Le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori consentiti (DPCM 22-03-2020 art. 1 comma 1 lettera d)
  • La produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari
  • Le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (DPCM 22-03-2020 art. 1 comma 1 lettera g)

Per attività non ricomprese nel nuovo elenco va precisato che nel caso specifico di attività funzionali alla filiera delle attività consentite, l’operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, la continuità delle filiere delle attività consentite, indicando specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Facsimile modello per comunicazione attività funzionali

Allo stesso modo i soggetti esercenti attività degli impianti a ciclo produttivo continuo sono tenuti a comunicare preventivamente al prefetto competente la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma. In entrambe le ipotesi spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione delle attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.

Facsimile modello per comunicazione attività a ciclo produttivo continuo

***

Scarica il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 del 2020 che reca “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che entra in vigore oggi. Per quanto riguarda le misure si prevede:

Ø la possibilità, in capo al Governo, di adottare, su parti del territorio nazionale ovvero su tutto il territorio, una o più misure per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili, anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020);

Ø le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sono, tra le altre (art. 1, comma 2):

– limitazione della circolazione delle persone, anche,  prevedendo limitazione alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza se non per spostamenti individuali motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute;

– limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

– applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia o che rientrano da aree ubicate fuori dal territorio nazionale;

– possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

– sospensione dei servizi educativi compresi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame.

Il decreto interviene (art. 3), inoltre, sul rapporto tra ordinanze regionali e disposizioni nazionali: le Regioni potranno introdurre misure più restrittive ma esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività produttive. In ogni caso le ordinanze adottate nei giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

L’art. 4 modifica le multe e le sanzioni previste: 

– la sanzione amministrativa va da 400 euro a 3.000 euro e potrà essere ridotta del 30% se si paga entro 30 giorni. Tuttavia, se si viene colti in violazione alla guida di un veicolo l’importo della multa è aumentato fino a un terzo.

– nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.

Iscriviti alla newsletter

Informazioni utili, aggiornamenti su scadenze e agevolazioni fiscali, eventi e molto altro.