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Coronavirus, nuovo DPCM 22-03-2020 in vigore

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 22-03-2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale con efficacia dal 23 marzo al 3 aprile 2020. 

L’allegato 1 contiene l’elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta per contenere l’epidemia del Coronavirus. L’allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.

Scarica il nuovo DPCM 22-03-2020.

Scarica l’allegato 1 coi codici ATECO delle attività consentite.

Possono restare aperte le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate (Allegato 1), previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva. Il prefetto può sospendere con decreto le suddette attività se reputa che non sussistano le condizioni per farle operare. Salvo il provvedimento di sospensione dell’attività, le imprese possono operare sulla base della comunicazione resa.

Va precisato che in base al Decreto tutte le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto possono restare aperte fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione, «compresa la spedizione della merce in giacenza» (Art. 1 – Comma 4).

Tutte le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, «possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Per le attività commerciali vale quanto stabilito dal citato DPCM dell’11 marzo, ovvero la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 dello stesso decreto;

Per quanto riguarda cantieri e lavori edili, queste attività devono considerarsi ricomprese tra le attività sospese. Riteniamo tuttavia che per singole fattispecie legate a esigenze di pubblica utilità, dette attività possano operare previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, applicando estensivamente quanto disposto dalla lettera d) del DPCM 22-03-2020.

QUI la pagina sull’emergenza epidemiologica Covid-19 con informazioni e ultimi aggiornamenti.

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