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Negoziazione assistita per sinistri stradali

Confartigianato Torino informa che è entrato in vigore il 9 febbraio u.s. l’obbligo di negoziazione assistita, come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

 

Si tratta di una procedura obbligatoria per chi vuole esercitare un’azione in giudizio in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (senza limiti d’importo).

In base alla nuova normativa, il danneggiato, attraverso il suo avvocato, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Se l’altra parte non aderisce all’invito o lo rifiuta entro 30 giorni dalla sua ricezione, la condizione di procedibilità si considera avverata e si può iniziare o proseguire il processo.
Se l’invito viene accettato, invece, le parti, con i loro avvocati, redigono la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

Se le parti non raggiungono un accordo entro il termine concordato nella convenzione di negoziazione assistita, si redige la dichiarazione di mancato accordo, certificata dagli avvocati. La condizione di procedibilità si considera avverata e si può quindi iniziare o proseguire il processo. In caso di accordo, invece, lo stesso costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Si auspica che la giurisprudenza possa identificare soluzioni atte all’utilizzo di questi strumenti stragiudiziali in un equilibrato rapporto con il processo il cui accesso non può essere reso eccessivamente gravoso.

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