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Tamponi gratuiti ai lavoratori in attesa del Green pass dopo la prima dose

Si riporta quanto pubblicato sul sito della Regione Piemonte a questo  link inerente la nuova iniziativa regionale per incentivare ulteriormente la vaccinazione contro il Covid-19.

Dal 23 ottobre potranno ottenere i tamponi gratuiti i lavoratori che si sono già vaccinati almeno con la prima dose e sono in attesa del green pass (per disposizione ministeriale viene validato solo dopo 15 giorni) oppure si sono prenotati per il vaccino.

Sarà possibile accedere direttamente agli hot spot pubblici delle Asl esibendo il certificato vaccinale e autocertificando di essere un lavoratore. L’elenco e gli orari verranno pubblicati sul sito della Regione entro venerdì 22 ottobre.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi rilevano che “in Piemonte ci sono 300.000 persone in età lavorativa che non hanno ancora aderito alla vaccinazione. Per questo metteremo a disposizione come incentivo la possibilità di sottoporsi gratuitamente ai tamponi”.

Green pass nei luoghi di lavoro – Aggiornamento delle FAQ del Governo

Si riportano, di seguito, le ulteriori indicazioni fornite dal Governo in merito all’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro e reperibili al seguente indirizzo:

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223.

Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

L’obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui “sede lavorativa” è collocata all’aperto?
Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.

Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?
Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.

I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?
Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane.
È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.

I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?
I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

L’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza è disponibile per chiarimenti o necessità ai numeri: 011/5062143 – 107 ed alla e-mail salutesicurezza@confartigianatotorino.it

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