Confartigianato Torino mette a disposizione di imprese, autonomi e persone un’area informativa dedicata ‘Emergenza Coronavirus’, utile per assistere imprenditori e cittadini. Tutto il materiale di analisi, prevenzione, informazione e approfondimento è organizzato dal nostro sistema associativo per offrire una preziosa bussola in una fase così delicata impegnandosi a individuare soluzioni valide e corrette per le imprese.
1) ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI
Qui l’aggiornamento delle misure di contenimento Covid nei luoghi di lavoro del 30 giugno 2022
Qui le novità sulle misure di contenimento Covid-19 dal 1° maggio 2022
Qui le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali in vigore dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.
Il Piemonte è collocato in zona bianca da lunedì 7 marzo 2022.
2) PREVENZIONE E CONTENIMENTO COVID-19-CORONAVIRUS
- Modalità e-learning
- Durata: 1 ora
- Attestato di frequenza previo test online
A seguito dell’emanazione dei molteplici D.P.C.M. e della pubblicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 del 14.03.2020, sono stati elaborati i seguenti documenti:
- Modulo “Richiesta di Consultazione“da compilare e inviare ai fini della consultazione agli RLST/RLS contenente il Programma Aziendale di Tutela dei Lavoratori.
- il documento“Indicazioni per Aziende non sanitarie e Attività produttive in genere ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da Covid-19” a supporto del Datore di Lavoro, da condividere con le figure della sicurezza aziendali e con i Lavoratori. Tale documento è una revisione/aggiornamento di quanto trasmesso con mail del 24/02/2020. Tale versione è stata elaborata e condivisa fra Confartigianato Imprese Piemonte ed il CTC Sicurezza. (IN AGGIORNAMENTO)
PROTOCOLLO contenimento Covid-19 negli ambienti di lavoro (aggiornamento 06 aprile 2021) –> scarica documento
PROTOCOLLO nazionale per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro –> scarica documento
3) FAQ (in aggiornamento)
- Consulta le risposte alle domande più frequenti (FAQ) con chiarimenti e orientamenti del sistema Confartigianato
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Ai fini di prevenzione e contenimento Covid-19-coronavirus si raccomanda inoltre:
- di esporre all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants/poster informativi per lavoratori, fornitori e clienti (vedasi documenti presenti al nostro sito)
- l’uso delle mascherine per i lavoratori che non possono svolgere la propria attività a più di un metro di distanza da un altro lavoratore
- sebbene siano sospesi i corsi di formazione in aula, i lavoratori che devono effettuare corsi di aggiornamento obbligatori possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa
- la sorveglianza sanitaria deve proseguire
- si deve costituire in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo, di cui al punto 13 del protocollo del 14.03.2020.
Si comunicano a seguire alcune buone regole di comportamento:
- lavarsi con frequenza ed in modo approfondito le mani, comprendendo i palmi, intrecciando e frizionando le dita tra loro e per almeno 30/60 secondi come indicato a questo indirizzo.
- mettere a disposizione del personale e nei luoghi di ricevimento del pubblico, degli erogatori e/o contenitori di liquido disinfettante in gel tipo amuchina;
- limitare, ove possibile, gli accessi ai luoghi di lavoro per riunioni, incontri con terzi;
- porre attenzione all’igiene delle superfici;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate accuratamente;
- evitare contatti stretti e protratti con le persone che manifestano sintomi simil influenzali;
- tossire e starnutire in fazzoletti e/o nel gomito al fine di non contaminare le mani, primo veicolo di trasmissione;
- i cittadini che riscontrino condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie correlate al Coronavirus – COVID 2019 possono contattare il numero 1500, il medico di base e/o le Asl di riferimento.
- per dubbi sul tema è possibile contattare il numero 1500. E’ attivo inoltre il numero 800192020 per domande esclusivamente a carattere sanitario.
Decalogo del Ministero della Salute, QUI disponibile.
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti si rimanda alle Faq presenti sul sito del Ministero della Salute a questo link.
Si ricorda che il Datore di Lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate e assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Si ricorda inoltre che il Datore di Lavoro deve immediatamente rielaborare la valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Tale rielaborazione deve essere effettuata nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Si consiglia pertanto di rielaborare la valutazione dei rischi e di adeguare l’informazione e la formazione dei lavoratori per le attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici quali ad esempio:
- Attività in industrie alimentari.
- Attività nell’agricoltura.
- Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
- Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
- Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
- Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Per le attività che non espongono i lavoratori ad agenti biologici si consiglia invece l’adozione di «buone prassi», ovvero soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; e/o l’adozione di «linee guida», ovvero atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; e/o adeguare l’«informazione», ovvero il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Siamo disponibili a fornirVi i chiarimenti necessari e a supportarVi per ottemperare a tutti gli obblighi normativi