fbpx

Nuove misure di contenimento Covid-19 in vigore dal 1° Aprile

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 24.03.2022 – n. 24, si riportano le principali disposizioni per il superamento delle misure anticontagio, conseguentemente alla cessazione dello stato di emergenza.  

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA  – Art. 4

Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte ad isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-Cov-2 fino all’accertamento della guarigione, con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In tale ultimo caso la trasmissione del referto con esito negativo, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente, determina la cessazione del regime dell’isolamento (per tale indicazione si rimanda alle più recenti interpretazioni del Ministero della Salute, R. Speranza, circa il numero minimo di giorni per uscire dall’isolamento che restano invariati rispetto a quanto espresso nella circolare 4/02/2022: 7 giorni per i vaccinati e 10 giorni se si non è affatto immunizzati o se l’ultima dose risale ad oltre 4 mesi).

Dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetto di cui sopra e di effettuare un test antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE – Art. 5

Fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare mascherine FFP2 per l’utilizzo dei mezzi di trasporto (aeromobili, navi, treni, autobus, etc…), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso (teatri, cinema, locali di musica dal vivo ed altri locali assimilati, etc.).

Fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio l’uso dei dispositivi mascherine in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati al comma 1 art. 5 dello specifico decreto ed a titolo di esemplificativo sopra richiamati, nonché ad esclusione delle abitazioni private. Tale obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi (comma 5).    

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS BASE – Art. 6

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi  Covid-19 l’accesso, in via esemplificativa, ai seguenti servizi e attività: mense, ristorazione al banco o al tavolo al chiuso, corsi di formazione, etc.  Sempre dal 1° aprile 2022 è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto quali, a titolo esemplificativo, aeromobili, treni, autobus, etc. …  

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO -Art. 7

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cosiddetto green pass rafforzato l’accesso ai seguenti servizi ed attività, a titolo esemplificativo: convegni e congressi, piscine, palestre, centri benessere, partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso,  etc..

OBBLIGHI VACCINALI – Art. 8

Fino al 30 aprile 2022, fermi restando gli obblighi vaccinali  per coloro che ne sono soggetti ed il relativo regime sanzionatorio (es. per gli over 50), per l’accesso ai luoghi di lavoro è necessario possedere e su richiesta esibire, una delle certificazione verdi Covid-19 (green pass base e/o rafforzato).      

*******

La disposizione non chiarisce se a decorrere dal 1° aprile 2022 cessino di avere efficacia le attuali linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, adottate dal Ministero della salute con Ordinanza del 2/12/2021 (scarica il documento). Vista la rilevanza della materia ed essendo in tali linee guida ricomprese le misure specificatamente previste per i servizi alla persona, la ristorazione ed altre attività economiche, Confartigianato ha inviato una richiesta di chiarimento alle Amministrazioni competenti al fine di poter fornire alle imprese associate puntuali indicazioni. Pertanto, si consiglia di proseguire ad applicare in via prudenziale le linee guida, dello scorso 2 dicembre, al fine di continuare a offrire un servizio sicuro ai clienti ed evitare di essere sottoposti a sanzioni. Sarà nostra cura informarvi circa gli aggiornamenti in merito.    

Si rimanda al link del Ministero della Salute https://www.dgc.gov.it/web/faq.html  per consultare le FAQ aggiornate.

Gli uffici di Confartigianato Torino sono da sempre disponibili a fornire il supporto utile ad una adeguata ed efficace gestione dei protocolli Covid-19 ed a fornire chiarimenti normativi specifici, nonché agevolare la ricerca del Medico Competente  o nella formazione dei lavoratori e/o addetti alle emergenze.

Contatti: ufficio Ambiente Salute e Sicurezza 011-5062107 / 143 salutesicurezza@confartigianatotorino.it

Iscriviti alla newsletter

Informazioni utili, aggiornamenti su scadenze e agevolazioni fiscali, eventi e molto altro.