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INTRODUZIONE DEL GREEN PASS “RAFFORZATO” E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VIA AEREE OBBLIGATORI

In riferimento al Decreto Legge del 26 Novembre 2021 n. 172 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (il cosiddetto “Decreto Super Green Pass”), si comunica che sono state introdotte una serie di misure urgenti per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Si riportano a seguire le principali misure previste dal decreto:

  • estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose di richiamo dal 15 dicembre per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
  • vaccinazione obbligatoria estesa dal 15 dicembre anche a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico e personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (sanitarie e sociosanitarie), ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
  • introduzione del Green Pass “rafforzato” (Super Green Pass) dal 6 dicembre: si ottiene solo per vaccinazione o guarigione e consentirà l’accesso ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni già in zona gialla (es. spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche);
  • a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, il Green Pass rafforzato sarà valido già in zona bianca;
  • riduzione durata del Green Pass da 12 a 9 mesi, a far data sia dal completamento del ciclo vaccinale primario che dalla somministrazione della terza dose;
  • dal 6 dicembre obbligo di Green pass esteso anche ad altri settori, tra i quali: alberghi, strutture ricettive, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale, spogliatoi e docce per l’attività sportiva.

Per un’informativa completa ed esaustiva, si rimanda alla lettura del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 scaricabile qui di seguito nonché ai link a seguire.

 
 
 
Si comunica inoltre, che per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e per tutelate l’incolumità e la salute pubblica, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha firmato l’ordinanza che obbliga ad indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) all’aperto. Il provvedimento stabilisce, dal 2 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 salvo proroghe, l’obbligo di indossare all’aperto nelle zone più affollate, ossia nella zona corrispondente alla Ztl (vedi link), nelle aree mercatali e della movida e in tutti i luoghi dove l’assembramento aumenta il rischio di contagio.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del dpcm 2/3/2021: i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.
La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l’incorrere in una sanzione amministrativa come previsto ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto –Legge 25 marzo 2020 n.19.
 
Sarà nostra cura proseguire nell’informare in modo puntuale circa l’evolversi del quadro normativo e delle misure da applicare.
 
Restiamo a vostra disposizione per chiarimenti e necessità ai numeri 011-5062107-143 e/o scrivendo alla mail salutesicurezza@confartigianatotorino.it
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