Uso dispositivi di protezione vie respiratorie: mascherine
Dall’11 febbraio e fino al 31/03/2022 è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Resto fermo l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi mascherine e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti. L’obbligo di indossare le mascherine al chiuso non sussiste qualora, le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezioni da SARS CoV 2 – Covid-19
E’ fatta salva l’AUTOSORVEGLIANZA per coloro che:
E’ fatta salva l’AUTOSORVEGLIANZA per coloro che:
- hanno ricevuto la dose booster
- hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni
- sono guariti entro 120 giorni o sono guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario
Per tutte le altre fattispecie la QUARANTENA per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.
Maggiori precisazioni:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
Ai seguenti contatti:
- soggetti asintomatici non vaccinati
- soggetti asintomatici che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (1 sola dose delle 2 previste)
- soggetti asintomatici che abbiamo completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da Sars-CoV 2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo
Si applica la misura delle QUARANTENA della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. Tale quarantena è condizionata all’esito negativo di un test antigenico o molecolare, eseguito alla scadenza del periodo. Inoltre è obbligo indossare per i 5 giorni successivi al periodo di quarantena i dispositivi di protezione FFP2. Se durante la quarantena si manifestano sintomi da possibile infezione Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Per i contatti stretti asintomatici che:
- abbiamo ricevuto la dose booster
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o dopo il completamento del ciclo vaccinale primario
Non è prevista la quarantena e si applica la misura della auto sorveglianza della durata di 5 giorni. E’ obbligatorio l’uso dei dispositivi mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico o molecolare per la rilevazione del Sars-cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancor asintomatici al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetto confermato positivo.
Aggiornamento delle misure di quarantena e autosorveglianza e di validità e durata del green pass
Per ciò che attiene la durata del green pass e le nuove norme in tema di autosorveglianza, contenute nel decreto-legge n. 5/2022 (v. circolare prot. 145 del 3 febbraio u.s.), alleghiamo di seguito le tabelle contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n. 850/A del 9/2/22, che riassumono per ciascuna fattispecie le diverse casistiche.
Gli uffici di Confartigianato Torino sono da sempre disponibili a fornire il supporto utile ad una adeguata ed efficace gestione dei protocolli Covid-19 da elaborare, per chi ancora non vi avesse provveduto ed a fornire chiarimenti normativi specifici, nonché agevolare la ricerca del Medico Competente o nella formazione dei lavoratori e/o addetti alle emergenze.
Contatti:
Ufficio Ambiente Salute e Sicurezza 011-5062107 / 143 | salutesicurezza@