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Misure Covid-19 dal 1° Maggio 2022

Considerato l’attuale andamento epidemiologico, persistono le esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia Covid-19 anche successivamente al 30 aprile 2022.
 
Pertanto si richiamano a seguire, in via esemplificativa e non esaustiva, le principali misure di contrasto emanate con l’Ordinanza del 28 aprile u.s.:
 
  • E’ obbligatorio indossare i dispositivi di protezione FFP2 nei seguenti casi:
  1. per l’accesso a diversi mezzi di trasporto quali ad esempio aeromobili, navi, traghetti, treni, autobus, etc.
  2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo o altri locali assimilati, nonché per gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
  • E’ obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, utenti e visitatori di strutture sanitarie, strutture di ospitalità e lungodegenza, RSA, etc.
  • E’ comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, quindi anche per i luoghi di lavoro.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività dove permangono gli obblighi di indossare i diversi dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Tale Ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2022 e comunque non oltre al 15 giugno 2022 s.m.i.
 
In considerazione di quanto sopra si rileva quanto segue:
  1. I protocolli anti-contagio Governo – Parti sociali sono ancora in vigore. Ricordiamo che i datori di lavoro sono comunque tenuti ai sensi delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza (in particolare, D.Lgs. n. 81/2008 e art. 2087 c.c.) ad applicare nei luoghi di lavoro il principio della massima precauzione nella valutazione dei rischi e nella applicazione delle misure di prevenzione e protezione alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.
  2. L’obbligo d’uso della mascherina va quindi, a nostro parere, mantenuto/fortemente raccomandato negli ambienti di lavoro, sia per ragioni concrete di tutela dal contagio dei lavoratori sia per le ragioni di tutela del datore di lavoro da responsabilità civili e penali in caso di contagio dei lavoratori in azienda. Vi è inoltre anche il rischio di una eventuale azione di rivalsa da parte dell’Inail.
  3.  Il 4 maggio prossimo il Governo ha convocato Confartigianato Imprese e le altre Parti sociali proprio sul tema dell’eventuale aggiornamento dei Protocolli di sicurezza, che – ribadisco – rimangono pertanto invariati ed in vigore nei loro contenuti, almeno sino alle determinazioni in tale sede; a valle della riunione forniremo le nuove indicazioni operative per le imprese.
  4. Dal 1° maggio il “Green Pass” non sarà più obbligatorio nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e ristoranti, sui mezzi di trasporto, in mense e catering, cinema e teatri, a concerti, eventi sportivi, convegni e congressi, in centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche. L’unica eccezione riguarda <>.
Come anticipato, seguiranno maggiori aggiornamenti alla luce dell’evoluzione della materia ed in particolare dopo la suddetta riunione con il Governo.
Per approfondimenti si consiglia di prendere visione dell’Ordinanza, scaricabile dal pulsante sottostante
 
Si rimanda al link del Ministero della Salute https://www.dgc.gov.it/web/faq.html per consultare le FAQ aggiornate.
 
Gli uffici di Confartigianato Torino sono da sempre disponibili a fornire chiarimenti normativi specifici, nonché agevolare la ricerca del Medico Competente o nella formazione dei lavoratori e/o addetti alle emergenze.
 
Per maggiori informazioni contattare:
ufficio Ambiente Salute e Sicurezza 011-5062107/143
salutesicurezza@confartigianatotorino.it
 
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