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Nuove misure di contenimento del virus SARS-COV-2 / COVID-19

Durante le festività sono state emanate nuove misure di contenimento del diffondersi del virus SARS-Cov-2 (Covid-19), conseguentemente all’innalzamento dei contagi. Ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza 31/12/2021 del Ministero della Salute, al Piemonte, oltre che ad altre regioni, si applicano, per un periodo di 15 giorni, salvo nuova classificazione le misure di cui alla cosiddetta “zona gialla” nei termini di cui all’articolo 9 bis, comma 2 bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
A seguire si riportano le principali novità e in calce i Decreti di riferimento e/o Ordinanze:

  • è obbligatorio l’uso corretto della mascherina anche nei luoghi all’aperto ed anche in zona bianca fino al 31/01/2022;
  • proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;
  • riduzione della validità della certificazione verde Covid-19 da nove a sei mesi dal 01/02/2022;
  • obbligo di indossare mascherine FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza per:

  1. spettacoli aperti al pubblico (sia al chiuso che all’aperto) nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo;
  2. eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto
  3. per accesso e utilizzo mezzi di trasporto

  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle seguenti certificazioni verdi COVID-19 c.d. “green pass rafforzato”:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

 Fino al 31/01/2022 sono vietati: feste, eventi e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Sospese: attività nelle sale da ballo e discoteche.

Dal 10/1/2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, i seguenti servizi e attività, sono accessibili solo ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID 19 c.d.“green pass rafforzato” di cui sopra:

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività’ al chiuso, nonché’ spazi adibiti a spogliatoi e docce;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • alberghi e altre strutture recettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Il green pass “rafforzato” sarà necessario, dal 10 gennaio p.v. per accedere ai mezzi di trasporto citati all’art. 1, comma 4 D. L. 30/12/2021 n. 229.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sottoposte ai nuovi obblighi di green pass rafforzato sopra descritti o precedentemente sottoposti a tale obbligo, sono tenuti a verificare che l’accesso dei clienti avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per la propria attività (obbligo di green pass “rafforzato” e, ove previsto, di mascherine FFP2), pena le sanzioni previste (pecuniarie e/o accessorie di chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni).

Viene previsto il contenimento dei prezzi delle mascherine FFP2.

Per l’accesso ai corsi di formazione privati se svolti in presenza, anche, in zona bianca, in aggiunta alle certificazioni verdi di cui sopra vale anche quella conseguente ad effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Quarantena precauzionale

La misura della quarantena precauzionale prevista per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid- 19 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto i contatti sopra richiamati. A tali soggetti è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 fino al 10 giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid- 19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data del’ultimo contatto.
La cessazione dell’auto-sorveglianza consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di auto-sorveglianza.

Inoltre in Piemonte il Presidente Cirio raccomanda fortemente:

  • l’auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
  • l’adesione alla campagna vaccinale delle persone non vaccinate o con vaccinazione incompleta;
  • l’adesione, nell’intervallo minimo previsto, alla somministrazione della terza dose (dose booster) per tutti i soggetti per i quali è prevista;
  • il rispetto di tutte le misure di prevenzione quali l’utilizzo della mascherina anche nei luoghi ove non vige l’obbligatorietà, l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria, il mantenimento della distanza interpersonale, l’aerazione frequente degli ambienti chiusi;
  • la sottoposizione all’effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in auto-prelievo, prima di incontrare persone estranee al nucleo familiare, in particolare se in luoghi chiusi ovvero in presenza di persone anziane e/o fragili;
  • di evitare assembramenti, in particolare in occasioni di feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati.

 

Si informa infine che il Governo si appresta a considerare l’estensione del green pass “rafforzato” anche per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. La decisione al riguardo è attesa per il prossimo Consiglio dei Ministri di gennaio p.v.
Si rimanda al link https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 per consultare alcune FAQ sull’utilizzo delle mascherine e sulle nuove norme sulla quarantena.

Consulta la tabella aggiornata al 09.01.2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. 

Fonti normative [clicca sul testo sottolineato per visionarle]:

Gli uffici di Confartigianato Torino sono da sempre disponibili a fornire il supporto utile ad una adeguata ed efficace gestione dei protocolli Covid-19 da elaborare, per chi ancora non vi avesse provveduto ed a fornire chiarimenti normativi specifici, nonché agevolare la ricerca del Medico Competente o nella formazione dei lavoratori e/o addetti alle emergenze.

Contatti:
Ufficio Ambiente Salute e Sicurezza

011.50.62.107/143 | salutesicurezza@confartigianatotorino.it

 

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