Il 29 maggio u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale, mediante il quale viene data attuazione a quanto disposto dall’articolo 23 del d.l. 5/2012 (c.d. Semplifica Italia) convertito, con modifiche, dalla legge 35/2012.
Alla pubblicazione del decreto ha fatto seguito un’intensa attività interregionale, coordinata dalla Regione Piemonte in qualità di capofila per l’ambiente, volta ad un raffronto e ad un’interpretazione condivisa di alcuni punti critici della norma, riguardo i quali si erano registrate diversificate opinioni non solo tra le Regioni, ma anche tra le Amministrazioni provinciali.
A seguito dell’attività interregionale predetta, culminata nella nota del Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e Province autonome che ha posto all’attenzione dei competenti Ministeri le problematiche interpretative più urgenti emerse dalla lettura del decreto, è stata emanata la circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che risolve alcune delle problematiche interpretative sollevate.
La circolare ministeriale sopra richiamata interviene innanzitutto a chiarire il profilo del requisito soggettivo di applicazione del decreto sancendo che il decreto si applica sia alle piccole e medie imprese sia in via residuale a tutti gli impianti non ricompresi nel campo di applicazione dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III bis della Parte Seconda del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale e, pertanto, anche ai gestori che siano grandi imprese non soggette ad autorizzazione integrale ambientale.
Sotto il profilo invece dell’ambito oggettivo di applicazione, ovvero con riferimento agli atti o provvedimenti che l’autorizzazione unica ambientale sostituisce, il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. 59/2013 fa riferimento ai seguenti titoli:
autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006;
comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 112 del d.lgs. 152/2006;
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del d.lgs. 152/2006;
autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del d.lgs. 152/2006;
comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all’articolo 8 della legge 447/1995;
autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del d.lgs. 99/1992;
comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;
Riguardo all’obbligatorietà o meno del riscorso all’autorizzazione unica ambientale le indicazioni ministeriali optano per un’interpretazione della norma volta a sostenerne l’obbligatorietà in linea generale soprattutto sulla base dell’articolo 23, comma 1, lett. a) del d.l. 5/2012 che, nel disporre l’effetto sostitutivo di tutti i titoli abilitativi ricollegato al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, renderebbe obbligatoria la sua richiesta “pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell’intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione in favore degli operatori degli oneri burocratici connessi alle gestione dell’attività di impresa”.
Dall’interpretazione ministeriale sopra riportata discende l’obbligatorietà dell’autorizzazione unica ambientale anche nel caso di rinnovi di sola comunicazione riferiti all’attività di impresa soggette anche ad altri titoli autorizzativi: in tal caso il procedimento avrà ad oggetto tutti gli aspetti inerenti i comparti ai quali fanno riferimento le autorizzazioni e i titoli abilitativi ai quali l’impresa risulta soggetta, in ossequio al principio comunitario dell’approccio integrato alle problematiche ambientali.
Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all’autorizzazione unica ambientale nei casi espressamente previsti e, pertanto, quando si tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera.
L’articolo 3, comma 6, del d.lgs. 59/2013 prevede un’attività istruttoria più completa ed integrata ed una scadenza unica del titolo autorizzativi rilasciato al termine del procedimento: quindici anni a decorrere dalla data del rilascio.
Una durata così estesa dell’autorizzazione unica ambientale, che unifica tutti i titoli abilitativi da essa sostituiti, esige che l’autorità competente sia messa nelle condizioni di considerare la situazione dell’impianto nella sua globalità, con riferimento a tutti gli aspetti oggetto delle autorizzazioni sostituite.
A tal fine, il gestore non sarà costretto a presentare tutta la documentazione normalmente richiesta per i diversi titoli abilitativi sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale, poiché l’applicazione in via analogica della disposizione prevista per il rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale all’articolo 5, comma 2, consentirà al medesimo di far riferimento alla documentazione già in possesso dell’autorità competente, nel caso in cui le condizioni d’esercizio o le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate.
Si ricorda che su tali dichiarazioni le autorità competenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, soprattutto nel caso in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Con riferimento invece all’inclusione in autorizzazione unica ambientale di ulteriori atti autorizzativi rispetto a quelli elencati all’articolo 3, comma 1 del d.pr. 59/2013, si comunica che l’Amministrazione regionale ha provveduto ad introdurre nel disegno di legge regionale n. 336 attualmente all’esame dell’Aula consiliare un articolo volto ad assicurare l’attuazione dell’articolo 3, comma 2 che demanda alle Regioni tale compito.
Con l’emanazione del d.pr. 59/2013 ancora una volta il legislatore, per rispondere ad un’esigenza di semplificazione dei procedimenti, costruisce un canale unico entro il quale far confluire diversi titoli abilitativi, raggruppati in un’unica autorizzazione, questa volta sulla base di una competenza per materia.
Sotto l’aspetto delle competenze, poi, il decreto non fa che ulteriormente confermare lo Sportello unico per le attività produttive come unico punto d’accesso per il gestore nonché come unico soggetto legittimato all’interlocuzione con l’impresa o il proponente.
Il modello generale di istanza AUA predetto sarà disponibile nel sito internet delle autorità competenti nonché nel Portale regionale dello Sportello unico all’indirizzo www.sistemapiemonte.it/sportellounico
(21 marzo 2014)