Siamo ad informare circa le principali nuove misure previste ai fini del contenimento dell’epidemia da Covid-19 contenute con il nuovo D.L. 1 / 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.) il 7 gennaio u.s. e già entrato in vigore.
Misure previste dal provvedimento:
- Estensione dell’obbligo vaccinale per le persone over 50 anni
Tale obbligo è previsto sino al 15.06.2022 e si applica ai cittadini italiani e di altri Stati dell’UE residenti in Italia nonché agli stranieri iscritti o meno al servizio sanitario nazionale che abbiano compiuto 50 anni o che li compiano entro il 15/06/2022. Sono previste esenzioni da tale obbligo vaccinale per i casi di accertato pericolo per la salute a specifiche condizioni cliniche documentate ai sensi di legge. Durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro dovrà adibire tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale è prevista una sanzione di € 100,00 per i seguenti casi:
- soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19.
- Estensione del green pass “rafforzato” nei luoghi di lavoro per le persone over 50
L’estensione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 comporta per tali soggetti l’obbligo, dal 15.02 p.v., di accedere ai luoghi di lavoro solo previo possesso del c.d. green pass “rafforzato” (che si ottiene con il vaccino o la guarigione da Covid). La verifica del possesso e validità del green pass rafforzato sarà a cura del datore di lavoro, con le consuete modalità ai sensi del DPCM del 17.06.2021.
Ricordiamo che il controllo del green pass “rafforzato” dovrà essere effettuato anche nei confronti di coloro che svolgono, a qualsiasi titolo (anche es. lavori autonomi, professionisti, lavoratori dipendenti di altre aziende, etc.), attività lavorativa nei luoghi di lavoro privati. In tali casi il controllo sarà duplice, a cura del datore di lavoro del lavoratore e di quello dei luoghi di lavoro ove si sta svolgendo l’attività.
I lavoratori privi di green pass “rafforzato” saranno considerati assenti ingiustificati, senza retribuzione ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del green pass e comunque non oltre il 15.06.2022. Fino a tale scadenza il datore di lavoro e dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata potrà sospendere il lavoratore over 50 privo di green pass “rafforzato” per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. La sospensione non dovrà essere superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15/06 p.v..
Si precisa che per i lavoratori che non abbiano ancora compiuto il 50° anno di età e che non li compiano entro il 15.06 p.v. l’accesso al luogo di lavoro continua ad essere consentito con il possesso del c.d. green pass “base” (ottenuto a seguito di tampone negativo). Relativamente a tali soggetti, il provvedimento estende a tutte le imprese (non più unicamente a quelle con meno di 15 dipendenti) la possibilità di sospendere e sostituire, fino al 31 marzo 2022 e sempre per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili, il lavoratore privo di green pass “base”.
- Estensione del green pass “base” ai servizi alla persona e commercio.
Fino al 31.03.2022 è consentito ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass base o green pass rafforzato), l’accesso ai seguenti servizi e attività, secondo le diverse date di applicazione:
- dal 20.01 p.v. per i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti, tatuatori, lavanderie, pompe funebri, etc.).
- dal 1.02 p.v. o dalla data prevista con apposito DPCM per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, le attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con il decreto di cui sopra.
Si precisa che per i centri benessere (comprese le attività all’aperto) e gli stabilimenti termali, l’obbligo è di green pass “rafforzato a partire dal 10 gennaio u.s..
Le verifiche che l’accesso ai servizi ed alle attività sopra indicate avvenga nel rispetto delle prescrizioni e quindi con il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 dovrà essere effettuato dai titolari, gestori o responsabili.
Si rimanda al link https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 per consultare la tabella aggiornata al 11/01/2022 delle varie attività consentite, inoltre è possibile consultare alcune FAQ sull’utilizzo delle mascherine e sulle nuove norme sulla quarantena.
Gli uffici di Confartigianato Torino sono da sempre disponibili a fornire il supporto utile ad una adeguata ed efficace gestione dei protocolli Covid-19 da elaborare, per chi ancora non vi avesse provveduto ed a fornire chiarimenti normativi specifici, nonché agevolare la ricerca del Medico Competente o nella formazione dei lavoratori e/o addetti alle emergenze.
Contatti:
Ufficio Ambiente Salute e Sicurezza 011-5062107 / 143