In riferimento al Decreto Legge 127/2021 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante estensione ambito applicativo certificazione verde Covid-19) si comunica che, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l’utilizzo del Green Pass viene esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato.
Si rimanda a una lettura della documentazione a seguire per un’informativa completa ed esaustiva, mentre si riportano a seguire unicamente le principali misure previste dal decreto legge:
- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto ad essere in possesso del Green Pass. Il vincolo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni;
- nel settore privato è previsto l’obbligo temporaneo – dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 – di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, al fine di poter accedere ai luoghi in cui la predetta attività si svolge. Si estende la stessa prescrizione a tutti coloro che accedono ai medesimi luoghi per svolgere attività lavorativa o formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni; precisando che, non riguarda solo i lavoratori subordinati ma per qualsiasi attività lavorativa, ricomprende, quindi, anche, i lavoratori autonomi;
- sono esclusi dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
- i datori di lavoro del settore privato sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, in ordine all’osservanza dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, specificando che per i lavoratori esterni detto accertamento è posto in capo anche ai rispettivi datori di lavoro;
- i datori di lavoro del settore privato devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle suddette verifiche, da eseguire anche a campione e, preferibilmente, al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, nonché procedere all’individuazione dei soggetti incaricati di accertare le violazioni degli obblighi di certificazione suindicati;
- i lavoratori del settore privato, sia nel caso in cui comunichino il mancato possesso sia nel caso in cui risultino privi della certificazione verde al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di detta certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza corresponsione della retribuzione o di altro emolumento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari. Sembra quindi possibile affermare come le imprese sotto i 15 dipendenti abbiano a disposizione due possibilità:
- considerare il lavoratore privo di green pass assente ingiustificato fino alla presentazione del certificato verde, senza quindi procedere alla sospensione;
- valutare, decorsi 5 giorni di assenza, la sospensione del lavoratore per poi procedere con un contratto a termine per sostituzione. In tal caso la sospensione sarebbe, quindi, una condizione necessaria per stipulare il contratto a termine;
- per le imprese con organico inferiore a quindici dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per le ipotesi di cui sopra, è prevista la facoltà per il datore di sospendere e sostituire temporaneamente il lavoratore per un periodo massimo di dieci giorni, rinnovabile una sola volta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021;
- il decreto legge prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da 600 a 1500 euro, ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari;
- prevede anche che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative nei termini prescritti da parte dei datori di lavoro, da euro 400 a euro 1.000;
- l’irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie sono demandate al Prefetto, il quale riceve dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni gli atti relativi alle violazioni medesime;
- l’art 4 del decreto legge reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendo, la continua operatività sino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni in materia di contenimento dei costi ai fini della somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2; L’applicazione del prezzo calmierato sarà assicurata anche dalle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni;
- è prevista l’esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione anti-COVID 19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi di legge;
- sono state apportate modifiche, con l’articolo 5, in merito alla durata delle certificazioni verdi Covid-19.
Precisiamo che l’emissione del certificato che viene notificato dal Ministero della Salute, contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) e può essere stampato in formato cartaceo e/o scaricato digitalmente.
L’autenticità e validità del Green Pass viene accertata in Italia mediante l’utilizzo della APP nazionale VerificaC19, da scaricare gratuitamente su di un dispositivo mobile. L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
L’APP del Ministero VerificaC19 è identificata dalla icona a lato raffigurata.
Le misure indicate dal decreto legge 21/09/2021 – n. 127, sono da integrarsi a quelle indicate dai Protocolli anticontagio del 24/04/2020 e 06/04/2021 ed a cui si rimanda al fine di rispondere in modo completo ed esaustivo circa il contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 / Covid – 19, secondo le prescrizioni normative cogenti. Sarà nostra cura proseguire nell’informare in modo puntuale circa l’evolversi del quadro normativo e delle misure da applicare.
Si rimanda ai link a seguire per ulteriori chiarimenti:
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e necessità ai numeri 011-5062107-143 e/o scrivendo alla email salutesicurezza@confartigianatotorino.it
Allegati scaricabili: