Il Ministero della Salute fornisce le indicazioni per la sua applicazione
La informiamo che la Legge n. 71/2021, modificando quanto previsto dalla Legge n. 116/2014, ha disciplinato l’applicazione dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare.
L’istituto della diffida, con il quale il trasgressore viene invitato ad adempiere alle prescrizioni prima che l’autorità competente proceda con la contestazione della violazione, viene adottato allo scopo di ridurre del contenzioso, con la volontà di incentivare coloro che provvedono alla tempestiva regolarizzazione.
Il Ministero della Salute ha chiarito che le autorità competenti, incaricate di effettuare i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e dei mangimi, salute e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animale e fitosanitari, sono tenute ad applicare l’istituto della diffida qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- La violazione delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare preveda la sanzione amministrativa pecuniaria;
- La violazione sia stata accertata per la prima volta. Per definire se si tratti della prima volta:
- Non vengono considerate le violazioni accertate prima del 23/05/2021 e la verifica riguarda esclusivamente i 5 anni precedenti alla data in cui è stata commessa la violazione;
- In presenza di precedenti violazioni accertate, si verifica che le stesse e le relative norme sanzionatorie siano identiche fino al maggior livello di dettaglio possibile.
- La violazione sia valutata come sanabile. La norma intende sanabili errori e omissioni formali che comportano una semplice operazione di regolarizzazione o le cui conseguenze dannose o pericolose siano eliminabili.
In merito all’applicabilità, la norma precisa che l’istituto della diffida non è applicabile in caso di violazione dei requisiti generali e specifici in materia di igiene e in caso di mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP.
Cosa prevede la normativa per il contravventore che non adempie alle prescrizioni oggetto della diffida?
L’interessato deve adempiere alle prescrizioni violate entro 30 giorni dalla data di notifica dell’atto di diffida.
Al termine dei 30 giorni l’autorità competente verificherà l’effettiva risoluzione delle violazioni.
In caso di inadempimento, l’autorità competente procederà alla contestazione ai sensi della Legge 689/1981 e l’interessato perderà la facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione prevista.
Si precisa che l’interessato può chiedere la disapplicazione della diffida, qualora sia impossibilitato ad adempiere entro 30 giorni ed intenda conservare la facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta della sanzione prevista.
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