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Contributo per grucce indumenti

Per pubblicazione direttiva UE

Dopo la pubblicazione della direttiva 2013/2/UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, il CONAI ha provveduto a fornire con apposita circolare, alcune delucidazioni e istruzioni operative con effetto dal 1 gennaio 2014:
• le grucce per indumenti (vendute con un indumento) sono imballaggi e rientrano nella sfera di applicazione del Contributo ambientale Conai;
• sono escluse dalla categoria degli imballaggi le grucce per indumenti vendute separatamente (dagli indumenti).
Si conferma che gli “appendini in filo di ferro” generalmente usati dalle lavanderie e stirerie, sono considerati imballaggio.

In riferimento alle modalità applicative del Contributo ambientale, esso va applicato al momento della “prima cessione”, e cioè del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
• delle grucce (imballaggio finito) effettuato dall’ultimo produttore delle grucce al primo utilizzatore;
• della materia prima (o semilavorato) effettuato dal produttore della materia all’autoproduttore di grucce, che gli risulti o si dichiari tale.
Per quanto non espressamente indicato nella circolare esplicativa del CONAI, è necessario far riferimento alle regole generali previste nella Guida Conai 2014. 

Nel caso in cui successivamente alla prima cessione / immissione al consumo, una parte delle grucce destinate ad essere vendute con indumento risulti invece venduta separatamente dall’indumento stesso, è possibile richiedere il rimborso del Contributo ambientale eventualmente assolto dai consorziati al momento dell’acquisto / immissione al consumo.

Circolare CONAI

Per eventuali approfondimenti: e-mail: infocontributo@conai.org citando nell’oggetto “grucce per indumenti; numero verde Conai 800.337799

(29 gennaio 2014)

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